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[1]La presente legge entra in vigore alla data che sara' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie.

[2]Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge 24 maggio 1903, n. 205, il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411, il R. decreto 13 giugno 1918, n. 908, la legge 5 aprile 1908, n. 161, ed ogni altra contraria disposizione.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1933 - Anno XI

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - De Bono - Jung - Ciano - Sirianni - De Francisci.

[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 25 marzo 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art54 · fonte del testo

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