Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936. Leggi il testo vigente →
[1]Le trasgressioni alle norme di regolamenti locali, di cui agli articoli 44 o 46, sono punite con le pene previste dall'articolo 650 del Codice penale nei casi ivi contemplati.
[2]Quando non siano applicabili quelle sanzioni, l'autorita' da cui le norme stesse sono emanate ha facolta' di comminare l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire cinquecento.
Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936
