Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936. Leggi il testo vigente →

[1]Le trasgressioni alle norme di regolamenti locali, di cui agli articoli 44 o 46, sono punite con le pene previste dall'articolo 650 del Codice penale nei casi ivi contemplati.

[2]Quando non siano applicabili quelle sanzioni, l'autorita' da cui le norme stesse sono emanate ha facolta' di comminare l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire cinquecento.

Testo in vigore dal 16 agosto 1933 al 1 giugno 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-07-06;999~art47 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari