Gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali. Le supplenze sono conferite dal rettore nei casi e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni. Gli incarichi e le supplenze per le scuole elementari dei Convitti nazionali sono egualmente conferiti con le modalita' previste per le corrispondenti scuole statali.

Testo vigente dal 6 aprile 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-03-09;150~art5 · fonte del testo

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