Art. 139 — Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili

Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli istituti. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti nazionali sono conferite con le modalita' previste per le corrispondenti scuole statali. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.

Testo vigente dal 19 maggio 1994

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art139 · fonte del testo

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