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Miscellanea
Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali
Legge 9 marzo 1967, n. 150
- Aggiornato al
- 2 gennaio 1972
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria…
- Art. 2Nelle scuole annesse ai Convitti nazionali possono essere iscritti anche alunni esterni.
- Art. 3Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale e' il rettore. Il…
- Art. 4Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti…
- Art. 5Gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono…
- Art. 6Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge…
- Art. 7Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione…
- Art. 8Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio…
- Art. 9Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di…
- Art. 10Gli insegnanti cui si applicano i benefici della presente legge per il conferimento delle…
- Art. 11Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno…
- Art. 12Il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali che, alla data di…
- Art. 13Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Convitti nazionali…
- Art. 14Nella prima applicazione della presente legge in ciascun Convitto nazionale, i posti di…
- Art. 15Le modalita' per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla…
- Art. 16Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 17Per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente…
