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[1]La condanna pronunziata con sentenza passata in giudicato per uno dei reati, di cui ai numeri 2 e seguenti dell'art. 313 del Codice di procedura penale, porta di diritto la radizione dell'avvocato o del procuratore condannato.

[2]L'emissione del mandato di cattura per uno dei detti reati porta di diritto la sospensione dall'esercizio della professione; la emissione del mandato di comparizione per i medesimi reati puo' portare la sospensione, secondo le circostanze.

[3]L'avvocato o il procuratore, che sia stato sottoposto a procedimento penale, deve poi, qualunque sia l'esito del procedimento, essere sottoposto a giudizio disciplinare per i fatti che hanno formato oggetto del procedimento stesso.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art51 · fonte del testo

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