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[1]Il numero dei procuratori e' limitato per ciascun distretto di Corte d'appello.
[2]Nel mese di ottobre di ciascun anno i singoli Consigli dell'ordine dei procuratori, tenuto conto del numero degli iscritti e del complesso degli atti giudiziari, indicheranno, con opinamento motivato, al Ministro per la giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi a far parte del Collegio nell'anno seguente. Il Ministro per la giustizia, sentite il Consiglio superiore forense, stabilita', entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi di Collegi complessivamente compresi nel distretto di ciascuna Corte di appello e la loro ripartizione nei singoli albi.
[3]Con lo stesso provvedimento saranno stabiliti i giorni in cui dovranno aver luogo gli esami di concorso, che si svolgeranno contemporaneamente in ciascuna sede di Corte di appello.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
