Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati del Collegio nella cui giurisdizione hanno la loro residenza:
- a)i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario militare amministrativo, gli avvocati e sostituti avvocati erariali, gli avvocati e sostituti avvocati delle Ferrovie dello Stato, dopo quindici anni di servizio effettivo, i consiglieri di Stato e i prefetti del Regno, dopo tre anni di funzioni, purche' siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nei primi quattro numeri dell'articolo 12;
- b)i professori di ruolo di discipline giuridiche delle universita' del Regno e degli istituti superiori ad esse parificati dopo cinque anni di insegnamento.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
