Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010. 145 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' diretta al presidente del Consiglio dell'ordine del Collegio, dove l'aspirante ha la sua residenza, chi documenti comprovanti i requisiti voluti dalla legge.

tolto: Il Consiglio accerta se concorrano tutti i requisiti, e riconosciuti sussistenti, ove non ostino ragioni di incompatibilita', ordina la iscrizione; in caso contrario, dichiara non ammissibile la domanda. La inammissibilita' della domanda per ragione di censurabile condotta non puo' essere pronunziata se non dopo aver sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

tolto: La deliberazione del Consiglio deve essere presa entro due mesi dalla presentazione delle domande. Essa e' motivata, ed entro dieci giorni e' comunicata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte d'appello.

tolto: Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine tanto il pubblico ministero, quanto l'aspirante, possono ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di giorni venti dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art15 · fonte del testo

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