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((Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 96.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito)). Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 500.000 e di L. 350.000. ((Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 163.500, L. 133.500 e L. 111.000)). I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - sono ridotti rispettivamente a L. 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica. Il medico incaricato, il quale sia addetto a piu' istituti ubicati nella stessa sede, ciascuno dei quali sia compreso nella tabella B - quadri 1, 2, 3, 4 e 5 - allegata alla presente legge, ha diritto al compenso di maggiore importo. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti di cui alla tabella C spetta un compenso mensile lordo di lire 84.000. ((Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 96.000)). Le tabelle B e C possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 12 febbraio 1991

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Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1975 al 1 giugno 1976. 10 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di tolto: lire 64 aggiunto: L. 96.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed e' suscettibile … quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. tolto: 109.000, 89.000 e 74 aggiunto: 163.500, L. 133.500 e L. 111.000. I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico … del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di tolto: lire 64 aggiunto: L. 96.000. Le tabelle B e C possono essere modificate, in relazione al mutamento delle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art38 · fonte del testo

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