A decorrere dal 1› gennaio 1991, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 930.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella B allegata alla presente legge, spetta un compenso mensile lordo di L. 1.060.000. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di cui alla tabella C allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 930.000. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio. Le tabelle B e C allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e' attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge

Testo vigente dal 12 febbraio 1991

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Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1976 al 12 febbraio 1991. 161 parole tolte, 136 parole aggiunte.

tolto: Alaggiunto: A decorrere dal 1› gennaio 1991, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. tolto: 96 aggiunto: 930.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed e' suscettibile … senza demerito. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti aggiunto: penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella B tolto: - quadri 1 e 2 - allegata alla presente legge, spetta un compenso tolto: lordo mensile rispettivamente di L. 500.000 e di L. 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente aggiunto: mensile lordo di L. tolto: 163.500, L. 133.500 e L. 111.000. I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - sono ridotti rispettivamente a L. 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica. Il medico incaricato, il quale sia addetto a piu' istituti ubicati nella stessa sede, ciascuno dei quali sia compreso nella tabella B - quadri 1, 2, 3, 4 e 5 - allegata alla presente legge, ha diritto al compenso di maggiore importo. aggiunto: 1.060.000. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti aggiunto: penitenziari di cui alla tabella C aggiunto: allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiunto: aggiuntivo mensile lordo di tolto: lire aggiunto: L. 84.000. Per i medici incaricati che fruiscono tolto: dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, aggiunto: del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. tolto: 96 aggiunto: 930.000. aggiunto: Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio. Le tabelle B e C aggiunto: allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro tolto: per la aggiunto: di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro tolto: per il tesoro. aggiunto: del tesoro. 7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e' attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art38 · fonte del testo

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