La sospensione dall'incarico consiste nella privazione dell'incarico stesso, con perdita del trattamento economico, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. E' inflitta per mancanze che non comportino la irrogazione del richiamo ovvero l'esonero dall'incarico. La sospensione dall'incarico determina un ritardo di due anni nell'aumento periodico del compenso mensile a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturarsi il primo aumento successivo all'applicazione della sanzione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art22 · fonte del testo

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