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Gli Statuti delle Casse rurali e delle Casse agrarie, oltre quanto e' richiesto dal Codice di commercio per la Societa' in nome collettivo, devono contenere le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme, la natura dei libretti, il modo di impiego dei capitali e la destinazione degli utili netti annuali. ((Le Casse rurali od agrarie sono obbligate a pubblicare sul Bollettino delle Societa' per azioni solamente gli atti costitutivi, gli statuti, le relative modifiche ed i bilanci. Esse non sono tenute ad indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'art. 220 del Codice di commercio; devono, pero', indicare la forma di convocazione delle assemblee generali)).
Testo in vigore dal 9 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
