Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1934 al 16 dicembre 2009. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli Statuti delle Casse rurali e delle Casse agrarie, oltre quanto e' richiesto dal Codice di commercio per la Societa' in nome collettivo, devono contenere le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme, la natura dei libretti, il modo di impiego dei capitali e la destinazione degli utili netti annuali. Le Casse rurali od agrarie sono obbligate a pubblicare sul Bollettino delle Societa' per azioni solamente gli atti costitutivi, gli statuti, le relative modifiche ed i bilanci. Esse non sono tenute ad indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'art. 220 del Codice di commercio; devono, pero', indicare la forma di convocazione delle assemblee generali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-06-06;656~art7 · fonte del testo
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