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Gli schemi degli atti costitutivi, degli statuti e delle successive modificazioni degli statuti stessi, delle Casse agrarie e delle Casse rurali dovranno essere preventivamente comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non si potra' procedere alla costituzione della Societa' o alle modificazioni successive degli statuti ove non siano introdotte negli atti predetti le variazioni eventualmente richieste dal Ministero. L'originale o la copia autentica della comunicazione del Ministero dovra' essere esibita alle competenti autorita' perche' possano essere eseguite le pubblicazioni previste dal Codice di commercio per la costituzione delle Societa' in nome collettivo o per la omologazione degli statuti. Le pubblicazioni si fanno sempre senza spese. Le Casse rurali e le Casse agrarie dovranno essere costituite mediante atto pubblico.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 9 marzo 1934
