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Le Societa' che, pur non essendo costituite in forma di societa' cooperative in nome collettivo, abbiano la denominazione di Cassa rurale o di Cassa agraria devono modificare tale loro denominazione entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. ((Tale disposizione non si applica ai consorzi economici a responsabilita' illimitata di cui all'art. 1, i quali potranno continuare a mantenere la loro denominazione)).
Testo in vigore dal 9 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
