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Le Societa' che, pur non essendo costituite in forma di societa' cooperative in nome collettivo, abbiano la denominazione di Cassa rurale o di Cassa agraria devono modificare tale loro denominazione entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 9 marzo 1934
