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Nel caso di fallimento di una Cassa rurale o di una Cassa agraria, il fallimento non si estende ai soci, i quali tuttavia rimangono responsabili illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali rimasti insoluti nella liquidazione fallimentare. Se per altro la procedura fallimentare si chiude con concordato, la responsabilita' dei soci e' contenuta nei limiti del concordato. ((Il curatore del fallimento puo' chiedere al presidente del Tribunale l'autorizzazione ad iscrivere ipoteche su beni dei soci nell'interesse della massa creditrice, e puo' agire contro di essi per conseguire le somme necessarie per eseguire i parenti dovuti a norma del comma successivo)). ((Il giudice delegato, dopo compiuto l'inventario e divenuta definitiva la verifica dei crediti, puo' autorizzare il curatore a richiedere ai siici le somme necessarie per soddisfare tutti i debiti sociali. Tali somme sono ripartite per contributo fra i soci, tenendo presente, se lo statuto non disponga diversamente, la quota d'interesse di ciascuno di essi nella societa'. I contributi che dovrebbero essere corrisposti da soci che si ritengano non facilmente solvibili possono essere ripartiti proporzionalmente a carico degli altri soci. Il piano di ripartizione e' reso esecutivo con provvedimento del giudice delegato, non soggetto ad impugnazione. Tuttavia ciascun socio ha diritto di richiedere agli altri soci la restituzione di quanto avesse pagato di piu' della quota che a lui spetterebbe in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 1199 del Codice civile)). Il curatore puo' inoltre esercitare, nell'interesse dei creditori della Societa', l'azione revocatoria di cui all'art. 1235 del Codice civile per gli atti compiuti dai soci della Societa'. Si presumono fatti in frode dei creditori sociali, se compiuti dai soci in epoca posteriore alla data di cessazione dei pagamenti da parte della Societa': 1° tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito; 2° gli atti ed i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal socio sorpassino notevolmente cio' che a lui e' dato o promesso; 3° i pegni e le ipoteche costituite sui beni del socio, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito. La presunzione non ha luogo per gli atti compiuti anteriormente all'entrata del socio nella Societa'.
Testo in vigore dal 9 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
