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Sciolta la Societa', l'assemblea, nei casi di liquidazione volontaria, o il Ministero, che ne ha decretato lo scioglimento, nomina uno o piu' liquidatori e la liquidazione ha luogo con le norme del Codice di commercio per la liquidazione delle Societa' cooperative. ((Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, quando la liquidazione non si svolga con la necessaria regolarita' e speditezza. Qualora si tratti di liquidatori nominati dall'autorita' giudiziaria, il Ministero dara' comunicazione delle accertate irregolarita' al pubblico ministero, il quale chiedera' al Tribunale la revoca e la sostituzione dei liquidatori. Lo stesso Ministero puo' infliggere le sanzioni di cui all'art. 24 ai liquidatori che non osservino le disposizioni di cui all'art. 19. Ai liquidatori competono le facolta' conferite al curatore dal successivo art. 23. Il piano dei contributi sara' compilato dai liquidatori d'accordo con i sindaci e reso esecutivo con decreto del Tribunale, nella cui giurisdizione ha sede la Cassa. Contro tale decreto non sono ammessi reclami)).
Testo in vigore dal 9 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
