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Sciolta la Societa', l'assemblea, nei casi di liquidazione volontaria, o il Ministero, che ne ha decretato lo scioglimento, nomina uno o piu' liquidatori e la liquidazione ha luogo con le norme del Codice di commercio per la liquidazione delle Societa' cooperative.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 9 marzo 1934
