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((Quando risulti che la Societa' ha subito perdite per un ammontare non inferiore ad un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare i soci per interrogarli se intendono di reintegrare il capitale stesso o di sciogliere la Societa')). Lo scioglimento della Societa', nel caso previsto dal precedente comma, puo' essere anche promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, mediante decreto Reale da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, salvo che i soci, nel termine di due mesi dall'avvenuto accertamento, non deliberino di reintegrare il capitale e non lo ricostituiscano, poi, con versamenti in denaro non oltre il termine due mesi dal giorno in cui la deliberazione relativa diventera' esecutiva. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare che la reintegrazione del capitale avvenga soltanto in parte, nella misura che, a suo giudizio, possa consentire alla Cassa rurale od agraria di riprendere e continuare regolarmente le operazioni a norma del proprio statuto. Il predetto secondo termine puo' essere eccezionalmente prorogato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste per altri tre mesi, sempre che siano fornite garanzie sufficienti. ((Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' anche promuovere lo scioglimento di una Cassa rurale od agraria la quale, in conseguenza della perdita di una parte del patrimonio sociale (ammontare del capitale e della riserva) non si trovi piu', a giudizio del Ministero medesimo, in condizioni di raggiungere gli scopi sociali)).
Testo in vigore dal 9 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
