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Quando risulti che la Societa' ha subito perdite per un ammontare non inferiore ad un terzo del patrimonio, gli amministratori devono convocare i soci per interrogarli se intendono di reintegrare il patrimonio stesso o di sciogliere la Societa'. Lo scioglimento della Societa', nel caso previsto dal precedente comma, puo' essere anche promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, mediante decreto Reale da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, salvo che i soci, nel termine di due mesi dall'avvenuto accertamento, non deliberino di reintegrare il capitale e non lo ricostituiscano, poi, con versamenti in denaro non oltre il termine due mesi dal giorno in cui la deliberazione relativa diventera' esecutiva. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare che la reintegrazione del capitale avvenga soltanto in parte, nella misura che, a suo giudizio, possa consentire alla Cassa rurale od agraria di riprendere e continuare regolarmente le operazioni a norma del proprio statuto. Il predetto secondo termine puo' essere eccezionalmente prorogato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste per altri tre mesi, sempre che siano fornite garanzie sufficienti.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 9 marzo 1934
