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Quando dalla ispezione od in altro modo risultino disordini nella Societa' e si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie ed altri fatti che rivelino gravi irregolarita' nell'amministrazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha la facolta' di sciogliere, mediante suo decreto, l'amministrazione della Societa' e di nominare un commissario governativo, il quale potra' compiere solo atti conservativi e cautelativi dei diritti e degli interessi della Societa', esigere i crediti e pagare i debiti scaduti, dare in prestito le disponibilita' in denaro liquido e riscontare il portafoglio ((nonche' contrarre prestiti)). ((Il commissario governativo non potra' compiere operazioni che impegnino il patrimonio sociale e, nel termine massimo di tre mesi, dovra' convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' di volta in volta per ogni singolo atto autorizzare il commissario a compiere altre operazioni, anche eccedenti la ordinaria amministrazione)). ((Il commissario governativo, entro un mese dal giorno in cui ha assunto l'ufficio, deve trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sulle condizioni economiche e patrimoniali della Cassa. Se la Cassa si trova in stato di cessazione dei pagamenti, il commissario ne dovra' dare comunicazione allo stesso Ministero entro tre giorni da quello in cui egli ha accertato tale circostanza. Al commissario governativo incombono tutti gli obblighi e le responsabilita' degli amministratori)).
Testo in vigore dal 9 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
