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Quando dalla ispezione od in altro modo risultino disordini nella Societa' e si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie ed altri fatti che rivelino gravi irregolarita' nell'amministrazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha la facolta' di sciogliere, mediante suo decreto, l'amministrazione della Societa' e di nominare un commissario governativo, il quale potra' compiere solo atti conservativi e cautelativi dei diritti e degli interessi della Societa', esigere i crediti e pagare i debiti scaduti, dare in prestito le disponibilita' in denaro liquido e riscontare il portafoglio. Il commissario governativo non potra' compiere operazioni che impegnino il capitale sociale e, nel termine massimo di tre mesi, dovra' convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' di volta in volta per ogni singolo atto autorizzare il commissario a compiere altre operazioni, anche eccedenti la ordinaria amministrazione.

Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 9 marzo 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-06-06;656~art20 · fonte del testo

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