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Potranno far parte in qualita' di soci delle Casse rurali e delle Casse agrarie di nuova costituzione soltanto gli agricoltori, inquadrati nelle organizzazioni sindacali agricole dei datori di lavoro e dei lavoratori, e dei tecnici agricoli, nonche' gli artigiani inquadrati nella Federazione fasciata autonoma delle comunita' artigiane d'Italia. Potranno partecipare alle Casse anche soci non inquadrati nelle categorie sopra menzionate, purche' in numero non superiore ad un quinto dei soci anzidetti. Non si potra' procedere alla costituzione di una nuova Cassa rurale o di una Cassa agraria se i soci non raggiungono almeno il numero di quaranta. Ove, in prosieguo di tempo, tale numero venga a diminuire, esso dovra' essere reintegrato nel termine di un anno; in caso contrario la Societa' dovra' porsi in liquidazione.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 9 marzo 1934
