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Fino a che la riserva non sia giunta e non si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse rurali e le Casse agrarie devono sempre destinare 9 decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento della riserva. Il 60 per cento della riserva deve essere investito nei titoli di cui all'art. 12, lettera a).
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
