Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1934 al 16 dicembre 2009. 363 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Le Casse rurali e le Casse agrarie devono impiegare le loro disponibilita' preferibilmente a favore dei propri soci. Le operazioni con non soci non possono eccedere in ogni caso il 25 per cento di tutte le operazioni compiute da ogni singola Cassa. E' data facolta' alle Societa' predette, sempre che cio' sia previsto nei rispettivi statuti, di compiere operazioni di credito ordinario non superiori nel complesso al 25 per cento delle attivita' amministrate. Le Societa' predette potranno inoltre, sempre che cio' sia previsto nei rispettivi statuti:

tolto: a) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad esse equiparati per legge per un ammontare non superiore ai versamenti previsti dal successivo art. 14, alla riserva e al patrimonio;

tolto: b) assumere, senza star del credere, la rappresentanza di Consorzi agrari provinciali per la fornitura ai soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci di uso agrario o in genere di materie utili all'esercizio dell'agricoltura;

tolto: c) assumere la rappresentanza di enti o di societa' per l'assicurazione dei prodotti, delle scorte vive o morte delle aziende agrarie dei soci;

tolto: d) assumere servizi di corrispondenza con le Casse di risparmio, i Monti di pieta' di prima categoria, con gli Istituti di credito agrario e, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche con Istituti ordinari di credito;

tolto: e) assumere il servizio d'incasso effetti, anche per conto di Istituti ordinari di credito, nonche' di emissione assegni e vaglia bancari per conto dell'Istituto di emissione e degli Istituti di credito agrario regionali;

tolto: f) riscontare il proprio portafoglio presso gli Istituti di credito agrario, le Casse di risparmio, i Monti di pieta' di prima categoria, la Banca nazionale del lavoro e la Sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie, nonche', coll'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso ogni altro Istituto di credito. Ogni altra operazione non prevista dalla presente legge e' interdetta. Annualmente l'assemblea dei soci e' tenuta a determinare il massimo del fido che la Societa' puo' concedere ad uno stesso obbligato. A tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette. Non sono comprese nel limite predetto le operazioni o le quote di esse coperte da garanzie reali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-06-06;656~art12 · fonte del testo

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