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Le Casse rurali e le Casse agrarie sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio anche come enti intermediari degli Istituti regionali di credito agrario, i quali si asterranno, di regola, dal fare operazioni di credito agrario di esercizio direttamente nei luoghi ove funzioni una Cassa rurale od una Cassa agraria. Potranno essere autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad esercitare anche il credito agrario di miglioramento. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' con lo stesso provvedimento di autorizzazione fissare dei limiti, sia per la durata che per l'entita' delle operazioni consentite alle Casse.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
