Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 39 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, 41 dello stesso decreto, 6 del r.d. 11 agosto 1933, n. 1286 e 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (v. massima precedente), vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi anche gli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968, nonché l'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
Art. 39 Testo unico e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione · Art. 41 Testo unico e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione · Art. 1 Modifica all'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio · Art. 9 Ordinamento della scuola materna statale