L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' sostituito dal seguente: "Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che e' composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio. Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarita' intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti: il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente".

Testo vigente dal 5 novembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-21;1027~art1 · fonte del testo

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