Art. 20 — Costituzione di nuovi collegi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1968 al 8 maggio 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per la grazia e la giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art20 · fonte del testo

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