Art. 2 — (Attività professionale) 1. Formano oggetto della professione di perito agrario: a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende; b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi; c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari; d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano; e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi; f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari; g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane; i) le rotazioni agrarie; l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche; m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri; n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate; o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende; p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici; q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati; r) le attribuzioni derivanti da altre leggi; s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni

Testo vigente dal 14 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1991

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991. 188 parole tolte in 12 capoversi.

tolto: Formano oggetto della professione di perito agrario:

tolto: a) la direzione e l'amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione dei prodotti agrari, limitatamente alle medie aziende; la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende;

tolto: b) la misura, la stima e la divisione di fondi rustici anche ai fini di mutui fondiari;

tolto: c) i tipi di frazionamento relativi al catasto dei terreni;

tolto: d) la stima dei tabacchi e lavori nella tecnica dei tabacchi;

tolto: e) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti;

tolto: f) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte, le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, nonche' la stima dei miglioramenti agrari e zootecnici;

tolto: g) le rotazioni agrarie;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: h) le funzioni contabili e di amministrazione nelle aziende agrarie;

tolto: i) le curatele di aziende agrarie;

tolto: l) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici, ecc.);

tolto: m) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art2 · fonte del testo

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