L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:

  • a)la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
  • b)la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;
  • c)la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
  • d)i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
  • e)la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
  • f)la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
  • g)la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonche' le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
  • h)la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
  • i)le rotazioni agrarie;
  • l)la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
  • m)la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
  • n)le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
  • o)la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
  • p)le attivita' tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
  • q)l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
  • r)le attribuzioni derivanti da altre leggi;
  • s)l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni".

Testo vigente dal 27 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-21;54~art2 · fonte del testo

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