Art. 1 — (Titolo di perito agrario) 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4

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Il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il diploma che, secondo gli ordinamenti scolastici, abilita all'esercizio della relativa professione.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art1 · fonte del testo

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