Art. 14 — Funzioni dei collegi regionali

Spetta all'assemblea del collegio regionale:

  • a)eleggere il direttivo;
  • b)approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
  • c)pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti. Spetta al direttivo del collegio regionale:
  • a)svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonche' l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
  • b)vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonche' applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;
  • c)mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonche' di guide alpine di altri Paesi;
  • d)dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorita' amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonche' l'attivita' delle guide;
  • e)collaborare con le competenti autorita' regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
  • f)organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;
  • g)contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
  • h)stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
  • i)svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

Testo vigente dal 12 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art14 · fonte del testo

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