Art. 19 — Assemblea per l'elezione del consiglio

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La data, l'ora e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. Ove si rilevi opportuno, puo' disporsi l'apertura delle urne per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto. Il voto e' personale, diretto e segreto. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il maggiore per eta'. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne da' immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti. 9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54

Testo in vigore dal 10 marzo 1992 al 26 agosto 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992. 143 parole tolte, 96 parole aggiunte.

La data, l'ora tolto: ed aggiunto: e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente tolto: nei venti giorni precedenti la aggiunto: e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. tolto: Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale votazione di ballottaggio. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima. Ove si riveli opportuno, potra' disporsi la apertura aggiunto: Ove si rilevi opportuno, puo' disporsi l'apertura delle urne per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione. L'assemblea e' valida in prima convocazionetolto: , quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscrittitolto: , ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto. Il voto e' personale, diretto e segreto. Chiusa la votazioneaggiunto: , il presidente, assistito da due scrutatori tolto: da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. tolto: Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza aggiunto: Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione tolto: nell'albo aggiunto: all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il maggiore per eta'. tolto: Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, avranno la preferenza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10. Compiuto lo scrutinio tolto: il presidenteaggiunto: , il presidente del seggio ne proclama il risultato e tolto: ne da' subito comunicazione al Ministro per la aggiunto: il presidente dell'ordine ne da' immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio aggiunto: dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti. aggiunto: 9. Contro i risultati tolto: dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo puo' proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione. aggiunto: delle elezioni ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art19 · fonte del testo

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