Art. 3 — Oggetto della professione

Formano oggetto della professione di biologo:

  • a)classificazione e biologia degli animali e delle piante;
  • b)valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
  • c)problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
  • d)identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
  • e)controllo e studi di attivita', sterilita', innocuita' di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
  • f)identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
  • g)analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
  • h)analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
  • i)funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate. L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attivita' professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, ne' pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 345/1995

    Questione infondata
    21 luglio 1995

    È consentito richiedere l'intervento della Corte costituzionale affinché controlli la legittimità costituzionale di un consolidato indirizzo interpretativo di una data disposizione, assunto in termini di <<diritto vivente>>, essendo sufficiente che il giudice 'a quò riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile, della quale ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non arbitrari, o non pretestuosi, di conformità a determinate norme costituzionali. (Alla stregua di tali criteri, è stata ritenuta ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, nella accezione risultante dalla interpretazione comunemente accettata). - V. S. nn. 110/1995, 58/1995, 456/1989. red.: A. Franco

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 3 Ordinamento della professione di biologo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari