Corte costituzionale

Sentenza n. 345/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

lettere e), f), g), h), ed i) , e secondo comma, della legge 24

maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo),

promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1992 dal Consiglio

nazionale dei chimici sul ricorso proposto da Pelletti Maria Rosaria,

iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'Ordine dei chimici

interregionale di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Paolo De Caterini per l'Ordine dei chimici

interregionale di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, e l'Avvocato dello

Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio nazionale dei chimici ha proposto questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto

comma, della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lettere e), f),

g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396,

nel corso di un procedimento avente per oggetto il ricorso proposto

da M.R. Pelletti avverso la sanzione disciplinare della sospensione

temporanea dall'esercizio della professione irrogatale dal Consiglio

dell'Ordine dei chimici, per avere costituito una associazione

professionale con professionista iscritto all'albo dei biologi.

Più in particolare, l'ordinanza precisa che, la costituzione di

detto sodalizio avrebbe violato le norme deontologiche che il

Consiglio dell'Ordine dei chimici avrebbe stabilito nei confronti dei

propri iscritti in virtù delle quali "l'esercizio associato della

professione a carattere interdisciplinare non deve essere fonte o

occasione di confusione e incertezze in ordine al ruolo, alle

funzioni di ciascun professionista associato".

Ciò premesso, secondo il Consiglio remittente, la verifica

dell'illecito disciplinare contestato alla ricorrente andrebbe

condotta alla luce della legge 24 maggio 1967, n. 396, ed in

particolare alla luce dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g),

h), ed i) e secondo comma, della citata legge n. 396 del 1967, il

quale "così come comunemente interpretato sembrerebbe porsi in

contrasto con gli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione".

Invero, le diverse e contrastanti interpretazioni che verrebbero

date all'art. 3 della legge n. 396 del 1967, in ordine all'oggetto

della professione di biologo, sarebbero all'origine di una situazione

di confusione che abiliterebbe i biologi "anche all'esercizio di una

notevole parte della professione del chimico", il che varrebbe a

stabilire "una arbitraria equipollenza" fra laurea in chimica e

laurea in biologia con conseguente violazione dell'art. 3 della

Costituzione (trattamento eguale di situazioni giuridicamente

diseguali) e dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione (il quale

affermerebbe un "nesso indissolubile tra formazione di studi ed esame

di Stato").

D'altro lato, secondo il remittente, il vigente tariffario dei

biologi stabilito con decreto ministeriale 27 marzo 1976, riportando

un gran numero di prestazioni di analisi chimiche avrebbe creato

incertezze e provocato interpretazioni estensive della legge n. 396

del 1967.

Incertezze che sussisterebbero anche nel testo contenente il nuovo

tariffario professionale dei biologi, (attualmente stabilito con

decreto ministeriale 22 luglio 1993, n. 362, ed all'epoca

dell'ordinanza in via di approvazione).

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la

questione sia dichiarata inammissibile ed in subordine infondata.

Si afferma, nell'atto di intervento, che risulta abbastanza

evidente dal tenore dell'ordinanza che il Consiglio nazionale dei

chimici non condivide affatto l'interpretazione che comunemente viene

data all'art. 3 censurato con la conseguenza che la questione

proposta sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza.

Ad avviso dell'interveniente, il Consiglio dell'Ordine dei chimici

ha la propria verità interpretativa e quindi può ben decidere sul

caso sottoposto al proprio esame senza che vi sia la necessità della

pronuncia della Corte.

In via subordinata l'Avvocatura chiede che la questione sia

comunque dichiarata inammissibile in quanto la materia soggetta al

giudizio di costituzionalità sarebbe riservata alla discrezionalità

del legislatore ed in ogni caso la relativa questione sarebbe

comunque infondata.

Al riguardo si fa presente che anche gli studi di biologia

prevedono una adeguata preparazione chimica, sicché la scelta del

legislatore di comprendere nell'"oggetto della professione" di

biologo l'attività analistica, eventualmente chimica, come ritenuto

dall'interpretazione prevalente, apparirebbe giustificata e razionale

ed in ogni caso non potrebbe essere sindacata dal giudice delle

leggi.

Quanto alla violazione del principio di eguaglianza si ribadisce

che la materia sottoposta al giudizio di costituzionalità risulta

riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale sarebbe

demandato il compito di valutare se la preparazione universitaria di

discipline così vicine fra loro eppur sempre diverse, preparazione

verificata con l'apposito esame di Stato, attribuisca ed in che

misura la competenza ad effettuare prestazioni professionali nel

campo dell'analistica chimica, biologica o l'una e l'altra insieme.

Valutazione discrezionale che, ove sorretta da adeguata

ragionevolezza, come nella fattispecie, esulerebbe dal sindacato di

legittimità costituzionale.

3. - Si è, altresì, costituito l'Ordine dei chimici

interregionale di Lazio, Umbria e Abruzzo e Molise - resistente nel

giudizio a quo - il quale chiede che sia dichiarata la illegittimità

costituzionale della norma censurata con argomentazioni analoghe a

quelle sviluppate nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, e quanto alla rilevanza della questione, si

afferma che "solo una accurata analisi di tutte le possibili

conseguenze interpretative derivanti dalle norme censurate, può

permettere di accertare se, nella specie, esse consentano o meno

quella sostanziale coincidenza tra l'attività professionale del

chimico e quella del biologo per una parte significativa dei

rispettivi ambiti professionali", coincidenza che determinando una

oggettiva situazione di confusione tra le due professioni, farebbe

"scattare" la rilevanza della questione stessa.

Quanto al merito si sottolinea che l'interpretazione comunemente

accolta della norma censurata finirebbe con l'aprire agli iscritti

all'albo dei biologi interi settori di attività professionale di

sicura spettanza dei chimici senza che il curriculum universitario,

il tirocinio pratico e le prove previste per il superamento

dell'esame di Stato offrano sufficienti garanzie in ordine al

concreto possesso da parte dei candidati della preparazione e

capacità tecniche necessarie per un corretto e affidabile esercizio

di tali attività. Simile interpretazione sarebbe per più versi in

contrasto con gli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione.

In particolare si sottolinea la necessità, affermata anche dalla

giurisprudenza di questa Corte, che le prove di esame siano tali da

accertare il concreto possesso da parte dei candidati della

preparazione, attitudine e capacità tecnica necessaria perché

dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini

possano giovarsi con fiducia.

In prossimità dell'udienza, l'Ordine dei chimici interregionale

del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise ha depositato memoria

illustrativa con la quale ribadisce le argomentazioni e le

conclusioni formulate nell'atto di costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio nazionale dei chimici censura - in riferimento

agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, l'art. 3, primo

comma lettere e), f), g), h) ed i) , e secondo comma, della legge 24

maggio 1967, n. 396, in quanto - sulla base di una interpretazione

comunemente accettata e per di più "rafforzata" dal regio decreto 1

marzo 1928, n. 842 (Regolamento per l'esercizio della professione di

chimico), e dalla legge 19 luglio 1957, n. 679 (Tariffario nazionale

delle prestazioni professionali dei chimici), successivamente

modificata dalla legge 20 marzo 1975, n. 56 (Norme sulle tariffe per

le prestazioni professionali dei chimici) - ascriverebbe al biologo

la competenza ad effettuare le analisi chimiche in ordine alle

prestazioni indicate nell'art. 3 succitato.

Tutto ciò - realizzando una "arbitraria equipollenza" tra il

ruolo professionale del chimico e quello del biologo - violerebbe il

principio di professionalità specifica (art. 33, quinto comma, della

Costituzione), nonché il principio di uguaglianza (art. 3 della

Costituzione).

2. - Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità

proposta dall'Avvocatura generale dello Stato.

Invero, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge n. 396 del 1967, nella

accezione - assunta per di più in termini di "diritto vivente" -

prospettata nell'ordinanza di rimessione nel quadro ed alla stregua

della quale si determina la controversia di legittimità

costituzionale che si presenta come pregiudiziale ai fini del

giudizio principale. Sicché "è consentito richiedere l'intervento

di questa Corte, affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo

consolidato con i principi costituzionali" (sentenze n. 456 del 1989

e n. 110 del 1995) essendo, peraltro, a tal fine "sufficiente che il

giudice a quo riconduca alla disposizione contestata una

interpretazione non implausibile .. della quale ritenga di dover fare

applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non

arbitrari, o non pretestuosi, di conformità a determinate norme

costituzionali" (sentenza n. 58 del 1995).

3. - Nel merito la questione è infondata.

Al riguardo si rileva che il nucleo centrale delle censure

indirizzate all'art. 3 della legge n. 396 del 1967 è rappresentato

dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, ovvero dalla pretesa

violazione del principio di professionalità specifica che

conseguirebbe al riconoscimento, operato dalla norma censurata, di

una indiscriminata competenza del biologo ad effettuare analisi

chimiche, determinando così "incertezza e confusione" tra i due

distinti ruoli professionali del biologo e del chimico.

Ed è solo sulla base di questa censura che i giudici a quibus

ritengono conseguenzialmente violato l'art. 3 della Costituzione:

sicché, in ordine logico-giuridico, va per primo esaminato il

contrasto concernente l'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Ciò posto, si deve subito osservare che il regio decreto 1 marzo

1928, n. 842 e la legge 19 luglio 1957, n. 679, successivamente

modificata dalla legge 20 marzo 1975, n. 56, non hanno affatto il

contenuto indicato, peraltro genericamente, dal remittente: entrambe

queste leggi, infatti - lungi dall'ampliare la competenza dei biologi

- non si occupano affatto del biologo, limitandosi - com'è logico -

la prima (r.d. n. 842 del 1928) a dettare le norme che regolano

l'esercizio della professione di chimico e la seconda (legge 19

luglio 1957, n. 679, successivamente modificata con la legge 20 marzo

1975, n. 56) a stabilire semplicemente gli onorari professionali

minimi spettanti ai chimici (onorari più recentemente adeguati con

decreto ministeriale del 25 marzo 1986) in relazione (art. 16) alle

"analisi chimiche di ogni specie" con espressa esclusione "perché

non di competenza" dei "prelievi di carattere biologico da organismi

umani viventi" e dei "pareri scritti di diagnosi medica". A ciò si

aggiunga che compito della "tariffa" non è certo quello di definire

le competenze dei singoli professionisti - al che provvedono le leggi

sui singoli ordinamenti professionali - ma solo quello di stabilire

il compenso che essi possono chiedere per la loro attività, compenso

destinato a variare, in ragione dell'impegno richiesto e del costo

delle tecniche adoperate.

Ne consegue la totale inconferenza delle norme richiamate in

ordine alla "interpretazione estensiva" della norma censurata la

quale, dunque, va esaminata in sé onde ravvisare le asserite

"incertezze", "fonte di confusione" - in ordine ai due distinti ruoli

professionali del biologo e del chimico - di cui si duole il

remittente denunciandone il contrasto con l'art. 33, quinto comma,

della Costituzione.

4. - Orbene, l'art. 3 della legge n. 396 del 1967, identifica

l'oggetto della professione di biologo mediante una analitica

individuazione delle attività che i biologi possono essere chiamati

ad effettuare. Più in particolare, costituiscono oggetto della

professione di biologo, tra l'altro, le analisi biologiche,

sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche

(art. 3, primo comma). Il secondo comma dello stesso art. 3 contiene

una norma di chiusura, alla stregua della quale l'elencazione di cui

al primo comma succitato "non limita l'esercizio di ogni altra

attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, né

pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre

categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti".

Appare evidente - alla luce di quest'ultima disposizione - che

l'elencazione di cui al primo comma dell'art. 3 censurato non riveste

carattere tassativo, ovvero non esaurisce il novero delle attività

consentite ai biologi, né tantomento comporta una assoluta e

generale esclusività delle prestazioni da parte degli stessi

biologi, potendosi configurare limitati settori di attività mista e

logicamente interdisciplinare.

Tuttavia, essa non è neppure da ritenere meramente

esemplificativa nel senso che gli iscritti all'albo possono

liberamente esercitare attività simili a quelle indicate dal primo

comma del più volte citato art. 3. Infatti, le ulteriori attività

professionali esercitabili dai biologi sono quelle consentite a norma

"di leggi o di regolamenti".

In altri termini l'art. 3, ultimo comma, non consente alcun

ampliamento della attività professionale del biologo, se non sulla

base di una fonte normativa primaria o quantomeno secondaria. Il che

equivale ad introdurre, coerentemente ad una esigenza di certezza di

professionalità specifica, il principio di tipicità nel senso,

appunto, che solo le attività specificamente consentite da una fonte

normativa, come già detto primaria o secondaria, possono essere

esercitate dagli iscritti all'albo. Appare evidente che una tale

previsione è strettamente preordinata ad assicurare la certezza

delle prestazioni richieste ai biologi e che quindi non vi può

essere alcuna "confusione" in ordine alla professionalità richiesta

ai biologi stessi che appanni la professionalità del chimico. Del

resto, anche il primo comma del censurato art. 3 pone a chiare

lettere la linea che demarca la professione del biologo da quella

riservata ad altri professionisti che esercitino attività simili o

anche affini a quelle biologiche: essa è data dal "punto di vista

biologico" che contrassegna l'attività professionale del biologo,

ovvero dal fatto che essa è svolta in funzione delle esigenze degli

organismi viventi avendo riguardo alla utilità o alla dannosità che

a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di

determinate sostanze organiche o inorganiche.

Ne consegue che nessuna "incertezza" è ascrivibile alla attività

professionale dei biologi, sulla base della norma censurata e,

pertanto, nessun contrasto è ravvisabile con l'art. 33, quinto

comma, della Costituzione. Vi è da aggiungere che il ruolo

professionale del biologo non è solo quello che emerge dalla legge

n. 396 del 1967, ma anche quello che si delinea all'interno delle

strutture pubbliche ed in particolare nelle Unità sanitarie locali

(è la stessa legge n. 396 del 1967 all'art. 8, secondo e terzo

comma, a fare riferimento ai biologi dipendenti della pubblica

amministrazione). In proposito - e avuto riguardo alla ratio che

sembra contrassegnare l'ordinanza di rinvio - non è senza rilievo

sottolineare che la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale

(legge n. 833 del 1978), sulla scorta di una nozione del diritto alla

salute comprensivo anche di un diritto all'ambiente salubre, ha

indicato fra gli obiettivi dello stesso servizio la salvaguardia

della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro,

degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine

animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo.

Ciò, assicurando un rilievo particolare alla figura del biologo, non

implica certo confusione e fungibilità con altre figure

professionali che concorrono nella tutela della salute, ma postula

semplicemente la necessaria concorrenza di diverse competenze, che

debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti,

come affermato da questa Corte con riguardo ai laboratori di analisi

ospedalieri in cui sono appunto contemplati i diversi ruoli di

biologo, chimico e medico (sentenza n. 29 del 1990). Concorrenza

parziale e interdisciplinarità che appaiono sempre più necessarie

in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano

in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla

tutela dei quali - e non certo a quella corporativa di ordini o

collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi

ordini - è, in via di principio, preordinato e subordinato

l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di

categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto

comma, della Costituzione. Il che porta ad escludere una

interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di

generale esclusività monopolistica (cfr. ad esempio le zone di

attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore

tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel

settore di determinate progettazioni; degli ingegneri o dei geologi

in alcuni settori della geologia applicata e della tutela

dell'ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali

nell'ambito di talune sistemazioni montane).

Le predette considerazioni portano a ritenere infondata anche la

censura sollevata con riguardo all'art. 3 della Costituzione che,

come già detto, è priva di autonomo svolgimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), ed i), e secondo

comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della

professione di biologo) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 33,

quinto comma, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei chimici

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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