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[1]La pensione diretta e' liquidata in base alle retribuzioni con le quali i salariati risultano iscritti negli elenchi dei contributi, mediante l'applicazione della tabella A annessa al presente Ordinamento e secondo le norme in essa indicate. Quando, per qualsiasi motivo, sia stata omessa l'iscrizione, o non risulti che siano stati assoggettati a contributo anche gli assegni in natura, o gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni, sono valutati, nel primo caso, le retribuzioni effettivamente godute, e, nel secondo caso, in aggiunta al salario gia' assoggettato a contributo, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione, provvedendo al recupero dei relativi contributi.

[2]Le retribuzioni annue da valutarsi per i servizi resi anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del presente Ordinamento sono arrotondate calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.

[3]Per i salariati che acquistino il diritto a pensione a norma delle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 32, le retribuzioni utili agli effetti della pensione relative ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, sono aumentate, ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote: 300 per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907; 200 per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919.

[4]Nel caso di cui alla lettera d) del precedente articolo 32, la pensione, calcolata a norma dei tre primi commi del presente articolo, e' aumentata di un decimo e non puo' essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione di cui all'articolo 22 per il salariato avente 25 o piu' anni di servizio utile, ne' alla meta' della retribuzione stessa per il salariato con meno di 25 anni di servizio utile.

[5]In nessun caso la pensione puo' eccedere la media del migliore triennio delle retribuzioni utili a pensione, effettivamente godute dal salariato.

[6]La pensione diretta non puo' essere inferiore a lire milleottocento annue, purche' non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dal salariato nell'ultimo anno di servizio.

[7]Agli effetti dei due commi precedenti, le retribuzioni utili a pensione effettivamente godute non possono valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione alla Cassa.

Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 18 giugno 1952

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