[1]Il contributo dovuto dal salariato per i riscatti di cui al precedente art. 66 e' pari al capitale accumulato, determinato secondo le norme allegate al presente Ordinamento, corrispondente al contributo del 15 per cento della retribuzione annua utile a pensione goduta all'atto della prima iscrizione alla Cassa di previdenza, per un periodo uguale a quello da riscattare.

[2]Quando la retribuzione predetta superi le lire millecinquecento, il salariato ha facolta' di scegliere, per la determinazione del contributo di riscatto, una retribuzione minore di quella effettivamente goduta, in misura pero' non inferiore alle lire millecinquecento.

[3]La retribuzione da prendersi come base nella determinazione del contributo di riscatto, si arrotonda con la norma di cui al terzo comma del precedente articolo 22.

[4]Agli effetti del calcolo della indennita' e della pensione ciascun periodo riscattato secondo il presente Ordinamento, o secondo le norme dell'Ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, si considera antecedente a tutti gli altri servizi utili per se' stessi e a quelli riscattati in base a precedenti domande, e si tiene conto delle retribuzioni sulle quali il riscatto e' stato effettuato, senza applicare ad esse ne' le maggiorazioni ne' la riduzione, rispettivamente previste dal terzo comma del precedente art. 33 e dalle norme di applicazione della tabella A annessa al presente Ordinamento.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art68 · fonte del testo

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