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Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda. Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo. Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una Commissione composta dal generale comandante delle scuole, dal comandante della legione allievi e dall'ufficiale maestro direttore della banda. I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima, espletato; se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennita' o a trattamento di quiescenza. I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianita', seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art10 · fonte del testo

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