Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ordinamento della banda della Guardia di finanza
Legge 13 luglio 1965, n. 882
- Aggiornato al
- 21 novembre 1987
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 64
Titolo I — Ordinamentoartt. 1-2
Titolo II — Reclutamentoartt. 3-10
Capo I — Norme generali
Capo II — Reclutamento del maestro direttore
Capo III — Reclutamento del vice direttore
Titolo III — Statoartt. 11-16
Capo I — Disposizioni per il maestro direttore
Capo II — Disposizioni per il vice direttore della banda e per i musicanti
- Art. 13Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda della. Guardia di…
- Art. 14I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda, celibi, possono essere…
- Art. 15I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri, musicanti della banda della Guardia di…
- Art. 16Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di…
Titolo IV — Avanzamentoartt. 17-20
Capo I — Avanzamento dell'ufficiale maestro direttore
Capo II — Avanzamento dei sottufficiali ed appuntati musicanti
Titolo V — Disposizioni finali e transitorieartt. 21-29
- Art. 21Per quanto non e' previsto dalla presente legge, al personale della banda si applicano, a…
- Art. 22Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'acquisto e la…
- Art. 23Puo' essere autorizzata, su richiesta di Enti o Comitati, la partecipazione della banda…
- Art. 24I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data del 7 ottobre 1964…
- Art. 25Alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo…
- Art. 26Ai musicanti seconde parti della banda, che alla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 27Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella…
- Art. 28Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore…
- Art. 29All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue…
