Art. 20 — Disposizioni riguardanti il personale
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 6 aprile 2006, n. 207.
Abrogato dal 23 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 6 aprile 2006, n. 207.
Abrogato dal 23 giugno 2006
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3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1999 al 23 giugno 2006. 354 parole tolte, 7 parole aggiunte.
tolto: Al personale dell'ENIT si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonche' quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, punto n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 5, l'Ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico e' stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel Paese dove il suddetto personale e' chiamato a prestare servizio. L'Ente provvede al richiamo in Italia del personale attualmente in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianita' di permanenza all'estero dei dipendenti. Alla scadenza del termine di cui al presente comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione all'estero e l'Ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: LGS. 27 FEBBRAIO 1998aggiunto: P.R. 6 APRILE 2006, N. tolto: 62. L'assegnazione all'estero del personale dell'Ente, ivi compreso quello dirigente e pur se con funzioni di titolarita' dell'ufficio, non puo' eccedere i cinque anni ed e' rinnovabile anno per anno fino ad un massimo di cinque anni con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. Allo scadere del previsto periodo di permanenza all'estero cessa di aver vigore il provvedimento di assegnazione. Non puo' comunque essere disposta una nuova assegnazione prima che sia decorso un anno dal rientro in Italia. L'accesso ai ruoli dell'Ente avviene esclusivamente per concorso per titoli ed esami. Il regolamento del personale nel determinare le prove di esame prevede che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo. aggiunto: 207
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-10-11;292~art20 · fonte del testo
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