Art. 49 — Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. 266 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il responsabile del procedimento puo' utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attivita' di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti. L'attivita' di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita' di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, e' affidata unitariamente. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica ai sensi dell'articolo 47, e negli atti di gara, nel caso di verifica ai sensi dell'articolo 48, le modalita' di verifica degli elaborati che compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 52 e 53, e fornisce al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica lo studio di fattibilita' e il documento preliminare alla progettazione, nonche' il disciplinare di incarico della progettazione. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. L'affidamento dell'incarico di verifica e' incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo. Le stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione del soggetto incaricato dell'attivita' di verifica, con le procedure di cui agli articoli 50 e 51, anche per una pluralita' di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo periodo. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica e' munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 57.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art49 · fonte del testo
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