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[1]Il capo di Stato Maggiore della Regia Marina dipende direttamente dal Ministro per la marina.
[2]Egli presiede in tempo di pace alla organizzazione ed all'impiego delle forze marittime ed alla loro preparazione alla guerra.
[3]Ha altresi' l'alta direzione degli studi relativi alle costruzioni navali, alle armi, agli apprestamenti terrestri di pertinenza della Regia marina ed in genere a tutte le questioni riguardanti il personale ed il materiale della Regia marina. Egli potra' percio' rivolgersi alle direzioni generali e uffici del Ministero della marina perche' compilino rapporti e studino questioni e per aver notizie e informazioni.
[4]Dispone l'esecuzione degli studi inerenti alla guerra marittima e ne concreta le disposizioni necessarie ricevendo dal capo di Stato Maggiore generale le direttive di massima per il concorso della Regia Marina nel raggiungimento di obbiettivi comuni col Regio esercito e la Regia aeronautica.
[5]Esercita l'alto comando delle forze navali e le funzioni ispettive sui servizi e sulle scuole della Regia marina.
[6]Il capo di Stato Maggiore della Regia marina deve essere consultato dal Ministro sulle questioni relative al programma navale, ai servizi della Regia marina, agli organici degli ufficiali e del personale in genere, alle norme relative all'avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri della Regia marina.
[7]Egli deve essere consultato dal Ministro sulle destinazioni degli ufficiali ammiragli e le assegnazioni dei comandi navali.
[8]((Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina sottopone annualmente al Ministro per la marina il progetto delle esercitazioni da eseguirsi sotto la direzione del Comando in capo delle forze navali o dei Comandi in capo dei Dipartimenti marittimi. Egli prepara inoltre e sottopone al Ministro i progetti delle grandi esercitazioni annuali, con le unita' o coi quadri, comprese quelle combinate fra Marina, Esercito ed Aeronautica, sempre quando l'intervento dell'Esercito o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze navali. In tal caso il Capo di Stato Maggiore della Regia marina prendera' i necessari accordi coi Capi di Stato Maggiore delle forze interessate)).
[9]Puo', quando lo ritenga opportuno, assumere l'alta direzione delle esercitazioni militari marittime.
Testo in vigore dal 18 aprile 1927 al 21 dicembre 1927
