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[1]Il capo di Stato Maggiore della Regia Marina dipende direttamente dal Ministro per la marina.
[2]Egli presiede in tempo di pace alla organizzazione ed all'impiego delle forze marittime ed alla loro preparazione alla guerra.
[3]Ha altresi' l'alta direzione degli studi relativi alle costruzioni navali, alle armi, agli apprestamenti terrestri di pertinenza della Regia marina ed in genere a tutte le questioni riguardanti il personale ed il materiale della Regia marina. Egli potra' percio' rivolgersi alle direzioni generali e uffici del Ministero della marina perche' compilino rapporti e studino questioni e per aver notizie e informazioni.
[4]Dispone l'esecuzione degli studi inerenti alla guerra marittima e ne concreta le disposizioni necessarie ricevendo dal capo di Stato Maggiore generale le direttive di massima per il concorso della Regia Marina nel raggiungimento di obbiettivi comuni col Regio esercito e la Regia aeronautica.
[5]Esercita l'alto comando delle forze navali e le funzioni ispettive sui servizi e sulle scuole della Regia marina.
[6]Il capo di Stato Maggiore della Regia marina deve essere consultato dal Ministro sulle questioni relative al programma navale, ai servizi della Regia marina, agli organici degli ufficiali e del personale in genere, alle norme relative all'avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri della Regia marina.
[7]Egli deve essere consultato dal Ministro sulle destinazioni degli ufficiali ammiragli e le assegnazioni dei comandi navali.
[8]Puo', quando lo ritenga opportuno, assumere l'alta direzione delle esercitazioni militari marittime.
Testo in vigore dal 25 giugno 1925 al 18 aprile 1927
