Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli esami per l'accesso alla carriera direttiva, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti, e' valutato per intero come servizio civile di ruolo. Il servizio valutato ai sensi del precedente comma e' cumulabile con quello valutato ai sensi dell'articolo precedente. In ogni caso, ai fini della partecipazione agli esami di cui al primo comma, e' richiesto un periodo di servizio effettivo nel ruolo non inferiore a quattro anni. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai funzionari ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella carriera.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art37 · fonte del testo

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