Art. 16 — Concorsi - Riserva dei posti Titoli di precedenza e preferenza

Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si impone una riduzione dei posti dal riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. I titoli che danno luogo a riserva o preferenza nell'ammissione non sono influenti ai fini della progressione in carriera, salvo quanto disposto dall'art. 37.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art16 · fonte del testo

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