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Il Ministro ha facolta' di conferire, oltre i posti messi a concorso, quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il quinto di quelli messi a concorso. Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro ha facolta' di procedere, nel termine di sei mesi dalla vacanza, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 29 agosto 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art26 · fonte del testo

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