Art. 179 — Assegnazione dei funzionari in servizio a posti corrispondenti alle rispettive qualifiche

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I funzionari che in applicazione degli articoli 3 della legge 18 giugno 1939, n. 892, e 4 della legge 30 luglio 1959, n. 680, occupano posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, dovranno essere assegnati a posti corrispondenti alle loro rispettive qualifiche entro il termine di tre anni dalla scadenza del biennio indicato nel predetto art. 4.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 15 maggio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art179 · fonte del testo

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